SCUOLA DI ALPINISMO
E
SCI-ALPINISMO
"GUIDO DELLA TORRE"
REGOLAMENTO
(versione del 3 Febbraio 1992)
Il presente Regolamento costituisce una appendice integrante dello Statuto della Scuola "GUIDO DELLA TORRE" e descrive in dettaglio le modalità operative della stessa.
TITOLO 1. Presidente della Scuola
Art. 1
Il compito del Presidente della Scuola è congruente con quanto indicato nello Statuto e in particolare sono di sua competenza le seguenti azioni:
- presiedere l' Assemblea della Scuola;
- rappresentare la Scuola in ogni ambiente ivi compreso il C.I.S.;
- organizzare e dirigere le azioni gestionali e amministrative finalizzate al buon funzionamento della Scuola lasciando al Direttore, con il quale lavorerà comunque in stretta sintonia, ogni iniziativa di tipo tecnico didattico; in questa sua azione si potrà avvalere della collaborazione della Segreteria;
- intraprendere le azioni necessarie a promuovere le attività e l' immagine della Scuola sul territorio;
- riprendere o, in casi eccezionali e di recidiva, allontanare a seguito di delibera dell'Assemblea della Scuola, istruttori che violassero lo Statuto o il Regolamento.
TITOLO 2. Direttore della Scuola
Art. 2
Il compito del Direttore della Scuola è congruente con quanto indicato nello Statuto e in particolare sono di sua competenza le seguenti azioni:
- presiedere le riunioni del Corpo Istruttori;
- fornire l'indirizzo tecnico generale della Scuola avvalendosi, per gli aspetti settoriali, del parere del Direttivo;
- proporre alla nomina del Corpo Istruttori i Vicedirettori della Scuola;
- nominare i Direttori dei Corsi su indicazione del Corpo Istruttori avvalendosi, per gli aspetti settoriali, del parere del Vicedirettore competente per disciplina;
- approvare i programmi dei singoli Corsi verificandone la congruenza con quanto stabilito dalla C.N.S.A.SA e sentito il parere del Vicedirettore competente per settore;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Corpo Istruttori avvalendosi, in questa funzione, degli Istruttori Nazionali e Regionali della Scuola competenti per quella particolare disciplina;
- nominare i nuovi Aiuto istruttori (Istruttori Sezionali) sentito il parere favorevole ed insindacabile del Vicedirettore competente per disciplina.
Sarà pure sua cura togliere dall'elenco degli istruttori attivi della Scuola quegli Istruttori che, per giudizio tecnico insindacabile del Vicedirettore competente per settore, non si mostrassero più all'altezza dei compiti che devono svolgere.
Art. 3
Il Direttore è pure responsabile dell' aggiornamento e del mantenimento del materiale tecnico/didattico della Scuola.
TITOLO 3. Direttore dei Corsi
Art. 4
Il compito del Direttore del Corso è congruente con quanto indicato nello Statuto e in particolare sono di sua competenza le seguenti azioni:
- stendere in maniera dettagliata il programma del Corso di cui è Direttore;
- individuare il Corpo Istruttori più idoneo al Corso in oggetto scegliendone tra questo il Vicedirettore;
- verificare che il materiale tecnico-didattico necessario al Corso stesso sia adeguato ed in efficienza;
- provvedere, nella definizione del Corpo Istruttori, ad assicurare un rapporto numerico allievi/istruttori secondo le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA;
- condurre con piena responsabilità tutte le attività didattiche previste nel programma con modalità, nei confronti dell'allievo, congruenti con quanto stabilito dal regolamento del Corso stesso.
Art. 5
Gli Istruttori designati per un Corso resteranno, per tutta la durata dello stesso, alle dipendenze del Direttore del Corso.
Art. 6
E' pure compito del Direttore del Corso la stesura della relazione di fine corso per le Commissioni Regionali competenti secondo le modalità dalle stesse previste.
TITOLO 4. Corpo Istruttori
Art. 7
L'Istruttore deve avere un comportamento, una preparazione tecnica e un allenamento adeguato al raggiungimento del buon fine del Corso cui partecipa.
Art. 8
L'Istruttore è responsabile della conduzione del proprio gruppo o cordata ed è pure responsabile del buon utilizzo e della restituzione del materiale tecnico/didattico affidato dalla Scuola a quel gruppo o cordata.
Art. 9
L'istruttore è responsabile della efficienza e funzionalità di tutto il materiale personale impiegato durante i Corsi e ne risponde al direttore del Corso e/o della Scuola.
Art. 10
L'Istruttore dovrà svolgere una adeguata attività individuale onde assicurare un livello di allenamento e un bagaglio di esperienze necessari a un proficuo insegnamento. A tale scopo è previsto presso la Scuola un particolare albo in cui ognuno è tenuto ad indicare la propria attività annuale.
Art. 11
E' compito dell'Istruttore mantenere fede agli impegni di disponibilità dati provvedendo personalmente in tempo utile ad avvertire il Direttore del Corso per eventuali assenze per cause di forza maggiore e curando di trovare, nel Corpo Istruttori della Scuola, un adeguato sostituto che comunque deve essere accettato dal Direttore del Corso.
Art. 12
Al fine di essere confermato nell'organico, ogni istruttore non dovrà prolungare oltre un anno la mancanza di collaborazione alle attività della Scuola intendendosi per collaborazione la partecipazione ad almeno la metà dei giorni operativi previsti dal programma di un particolare Corso e agli incontri di aggiornamento (eventuali assenze dovranno essere recuperate). Quanto sopra non si applica ai casi in cui la collaborazione dell'Istruttore non viene richiesta.
Art. 13
La Scuola provvederà a fornire all'Istruttore un adeguato rimborso spese per la collaborazione prestata. Le modalità e l'entità di quanto sopra saranno compatibili col Bilancio annuale della Scuola e definite da delibere di volta in volta approvate dall' Assemblea in fase di preventivo.
Art. 14
Allo scopo di elevare il livello tecnico del Corpo Istruttori, sarà cura della Scuola nella persona del suo Direttore promuovere l'invio di propri Aiuto-Istruttori ai Corsi Regionali e Nazionali e rispettivi Aggiornamenti coprendo il 100% delle spese.
Art. 15
La Scuola provvederà a dare in utilizzo agli Istruttori materiale tecnico durante lo svolgimento dei Corsi e anche, se è il caso, per attività propria. Le modalità di quanto sopra sono definite di volta in volta dalla Assemblea.